Quando
si verificano le seguenti condizioni:
1)
INFERMITA' : fisica o mentale, accertata dai
medici dell'INPS, tale da provocare una riduzione
permanente della capacita' di lavoro a meno
di un terzo, in occupazioni confacenti alle
attitudini del lavoratore.
2) CONTRIBUTI : 260
contributi settimanali, pari a 5 anni, di cui
almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni
precedenti la domanda.
3) ASSICURAZIONE: essere assicurato presso l'INPS
da almeno 5 anni.
Da quando
decorre l'assegno?
Dal mese successivo
a quello di presentazione della domanda. L'assegno
ha validita' triennale e puo' essere confermato
a domanda per tre volte consecutive, dopodiche'
diventa definitivo.
Quando si
compie l'età pensionabile?
Al compimento
dell'eta' pensionabile l'assegno si trasforma
in pensione di vecchiaia, purche' l'interessato
abbia cessato l'attivita' di lavoro dipendente
e possegga i requisiti contributivi previsti
per la pensione di vecchiaia. In caso contrario,
viene mantenuto in pagamento l'assegno di invalidita'.
Redditi
da lavoro
La riforma
del sistema pensionistico prevede che l'assegno
di invalidita' e' soggetto a riduzione nel caso
in cui il titolare percepisce redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa (vedi scheda
"Quando il pensionato lavora").
Dove presentare
la domanda
La domanda
di pensione va presentata a qualunque ufficio
INPS direttamente o per il tramite di uno degli
Enti di Patronato riconosciuti dalla legge,
che assistono gratuitamente i lavoratori.
I documenti
che servono
- Modulo
di domanda (IO1) da richiedere a qualunque ufficio
INPS o ad uno degli Enti di Patronato;
- modello SS3, compilato
dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque
ufficio INPS;
- certificati anagrafici
indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni
sostitutive di essi che possono essere rilasciate
anche presso le Sedi dell'INPS.
Il ricorso
Nel caso
in cui la domanda di assegno ordinario di invalidita'
venga respinta, l'interessato puo' presentare
ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale
dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione
della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso,
indirizzato al Comitato provinciale, puo' essere:
- presentato
agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto
la domanda;
- inviato alla Sede
dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta
di ritorno;
- presentato tramite
uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla
legge.
Al ricorso
vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili
per l'accoglimento del ricorso stesso.
La
pensione di inabilita'
Quando si
ha diritto
Quando
si verificano le seguenti condizioni:
1) INFERMITA' : fisica o mentale, accertata
dai medici dell'INPS, tale da provocare una
assoluta e permanente impossibilita' a svolgere
qualsiasi lavoro;
2) ANZIANITA' ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA:
260 contributi settimanali, pari a 5 anni
di assicurazione, dei quali almeno 156 (3 anni)
versati nei cinque anni precedenti la domanda
di pensione;
Incompatibilità
E' incompatibile
con la pensione:
- l'attivita' lavorativa dipendente;
- l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli
e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- l'iscrizione negli albi professionali o negli
elenchi anagrafici degli operai agricoli.
Bonus di
contributi
La pensione
viene calcolata aggiungendo ai periodi contributivi
esistenti quelli successivi al pensionamento
e finoalla data di compimento dell'eta' pensionabile
(che nel caso specifico resta ferma ai 55 anni
di eta' per le donne e 60 per gli uomini) e
comunque non oltre i 40 anni complessivi. I
contributi aggiunti sono calcolati sulla media
delle retribuzioni ricevute negli ultimi cinque
anni. Per le pensioni di inabilita' i cui titolari
hanno al 31.12.1995 un'anzianita' inferiore
ai 18 anni, la maggiorazione convenzionale e'
determinata con il nuovo sistema contributivo
aggiungendo tutti gli anni che mancano, fino
ad arrivare all'eta' pensionabile di 60 anni,
eta' fissata in generale, indipendentemente
dal sesso e dalla gestione di appartenenza.
Da quando
decorre la pensione
Dal
mese successivo a quello di presentazione della
domanda oppure dal mese successivo a quello
di cessazione dell'attivita' oppure dalla cancellazione
dagli elenchi dei lavoratori autonomi.
Dove presentare
la domanda
La domanda
di pensione va presentata a qualunque ufficio
INPS direttamente o per il tramite di uno degli
Enti di Patronato riconosciuti dalla legge,
che assistono gratuitamente i lavoratori.
I documenti
che servono
- Modulo
di domanda (Inab.1) da richiedere a qualunque
ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;
- modello SS3, compilato dal medico del lavoratore
da richiedere a qualunque ufficio INPS;
- certificati anagrafici indicati nel modulo
di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi
che possono essere rilasciate anche presso le
Sedi dell'INPS.
Il ricorso
Nel caso
in cui la domanda di pensione di inabilita'
venga respinta, l'interessato puo' presentare
ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale
dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione
della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso,
indirizzato al Comitato provinciale, puo' essere:
- presentato
agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto
la domanda;
- inviato alla Sede dell'INPS per posta con
raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Al ricorso
vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili
per l'accoglimento del ricorso stesso.
Informazioni
dal sito:
http://www.inps.it